Credito d'imposta gasolio autotrasporto: attuazione art. 3 D.L. 33/2026 (Decreto MIT 23 maggio 2026, GU n.167 del 21-07-2026)
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Pubblicato in GU Serie Generale n.167 del 21-07-2026 il Decreto MIT 23 maggio 2026 (26A03614): attuazione dell'art. 3 del D.L. 33/2026 che riconosce un credito d'imposta alle imprese di autotrasporto merci ex art. 24-ter, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 504/1995 per mitigare l'aumento eccezionale del prezzo del gasolio. Guida completa a beneficiari, requisiti e procedura di richiesta.
Credito d'imposta gasolio autotrasporto: cosa prevede il Decreto MIT 23 maggio 2026
Il 21 luglio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 167 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 maggio 2026 (codice redazionale 26A03614), che dà attuazione alle misure previste dall'art. 3 del decreto-legge n. 33/2026 in materia di credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di merci su strada.
Si tratta di un intervento straordinario studiato per mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio che ha colpito il comparto dell'autotrasporto nel corso del 2026, andando ad affiancare — senza sostituire — l'ordinario rimborso accise gasolio autotrazione ex art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995 (TUA).
> 🗓️ Aggiornamento 18 settembre 2026 — termine prorogato al 20 settembre 2026 ore 23:59: il MIT ha prorogato il periodo di apertura della piattaforma ADM per il credito d'imposta gasolio autotrasporto. Fino alle 23:59 di domenica 20 settembre si possono presentare nuove domande oppure annullare e ripresentare quelle scartate per errori. Per i requisiti, il file Excel, la formula MIT e le cause di scarto leggi la guida pratica alle domande di credito d'imposta 2026.
Chi sono i beneficiari
Il decreto individua come destinatari esclusivi le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi richiamate all'art. 24-ter, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, ovvero:
- imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia;
- esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa complessiva a pieno carico ≥ 7,5 tonnellate;
- con veicoli di categoria ecologica Euro 5 o superiore (in linea con la disciplina generale sul rimborso accise).
Restano esclusi trasporto persone, veicoli sotto soglia e categorie ecologiche non ammesse.
La ratio normativa: art. 3 D.L. 33/2026
L'art. 3 del decreto-legge n. 33/2026 ha introdotto uno stanziamento specifico per un credito d'imposta straordinario destinato al settore, demandando a un decreto del MIT di concerto con il MEF la definizione operativa di:
- modalità e termini di presentazione dell'istanza;
- criteri di determinazione dell'importo spettante;
- modalità di utilizzo del credito (compensazione in F24);
- controlli e cause di decadenza / recupero.
Il Decreto MIT 23 maggio 2026 completa quindi il quadro attuativo, rendendo la misura concretamente fruibile dalle imprese.
Determinazione del credito d'imposta
Il credito è calcolato sulla base della spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio per autotrazione utilizzato nei veicoli ammessi al beneficio, nel periodo indicato dal decreto. In particolare rilevano:
- fatture elettroniche di acquisto del gasolio (art. 24-ter TUA);
- litri effettivamente consumati dai veicoli idonei;
- eventuali soglie minime e massime di credito individuale definite dal decreto.
> ⚠️ Le imprese devono conservare tutta la documentazione (fatture, registri di carico/scarico, contratti di netting) per gli eventuali controlli ex post di ADM e Agenzia delle Entrate.
Utilizzo in compensazione
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, tramite Modello F24 telematico presentato attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).
Non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Differenze con il rimborso accise ordinario
Aspetto — Rimborso accise (art. 24-ter TUA) — Credito d'imposta D.L. 33/2026
Fonte normativa — D.Lgs. 504/1995 — D.L. 33/2026 + Decreto MIT 23/05/2026
Cadenza — Trimestrale — Straordinaria
Presentazione — PUDM ADM — Istanza MIT (piattaforma dedicata)
Codice tributo F24 — 6740 — Da istituire con risoluzione AdE
Base di calcolo — Litri × coefficiente ADM — Spesa gasolio nel periodo agevolato
Le due misure operano in parallelo: verificare sempre le specifiche disposizioni di cumulo previste dal decreto e dalle successive circolari interpretative.
Come prepararsi: checklist operativa
- Censire i veicoli idonei (Euro 5+, massa ≥ 7,5 t) → usa il nostro calcolatore rimborso accise.
- Raccogliere le fatture di acquisto gasolio del periodo agevolato (formato fattura elettronica SdI).
- Estrarre litri e importi per targa — con AutoAccise Core la lettura automatica del testo li elabora automaticamente.
- Monitorare la pubblicazione del provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate che istituirà il codice tributo dedicato.
- Predisporre l'istanza telematica sulla piattaforma indicata dal MIT nei termini previsti.
Come AutoAccise supporta le imprese
La piattaforma AutoAccise integra nativamente sia il rimborso accise trimestrale sia le misure straordinarie come questa:
- AutoAccise Core — lettura automatica delle fatture, calcolo automatico, PDF e XLSX pronti per ADM e per l'istanza credito d'imposta.
- AutoAccise Fleet — tracciamento consumi per targa e chilometraggio, indispensabile per documentare l'uso del gasolio nei veicoli idonei.
- Team pratiche accise — supporto specialistico per flotte fino a 30 veicoli e oltre.
Riferimenti normativi
- Decreto MIT 23 maggio 2026 (26A03614) — GU Serie Generale n. 167 del 21-07-2026
- Decreto-legge n. 33/2026, art. 3
- D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (TUA), art. 24-ter, comma 2, lett. a)
- D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, art. 17 (compensazione F24)
- Portale ADM PUDM
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*Articolo a cura della Redazione AutoAccise. Le informazioni qui riportate hanno natura divulgativa e non sostituiscono la consulenza fiscale. Per l'analisi del caso concreto è sempre necessario riferirsi al testo integrale del decreto e alle circolari ADM/AdE.*
Chi sono i beneficiari del credito d'imposta gasolio previsto dal D.L. 33/2026?
Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (TUA), ovvero le imprese che esercitano l'attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Qual è la finalità del credito d'imposta introdotto dall'art. 3 del D.L. 33/2026?
Mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio per autotrazione sostenuto dalle imprese di autotrasporto merci nel periodo di riferimento indicato dal decreto attuativo.
Dove è stato pubblicato il decreto attuativo?
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 167 del 21 luglio 2026 (codice redazionale 26A03614) — Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 maggio 2026.
Il credito d'imposta è cumulabile con il rimborso accise gasolio ex art. 24-ter TUA?
Il credito d'imposta ha natura autonoma rispetto al rimborso accise trimestrale ex art. 24-ter TUA (codice tributo F24 6740). Le due misure agiscono su presupposti diversi: verificare sempre la specifica disciplina di cumulo nel testo del decreto e nelle successive circolari ADM.