Rimborso accise gasolio Q3 2026: importi, Quadri A-1–A-15 e scadenza ADM
Pubblicato il · Aggiornato il · 14 min · rimborso accise Q3 2026, Informativa ADM 642547/RU, gasolio commerciale, Quadri A-1 A-15, HVO rimborso accise, scadenza 2 novembre 2026, art. 24-ter D.Lgs. 504/95
L’Informativa ADM 642547/RU definisce importi, quindici Quadri dichiarativi e modalità per il rimborso del gasolio commerciale consumato dal 1° luglio al 30 settembre 2026. Domande dal 1° ottobre al 2 novembre.
> Oltre al rimborso accise, l'autotrasporto può contare su altre misure: rinnovo veicoli, pedaggi, Ferrobonus, formazione e iperammortamento. Le trovi nella guida agli incentivi per l'autotrasporto (ATECO 49.41.00).
L’Informativa ADM prot. 642547/RU del 30 settembre 2026 disciplina il rimborso sui quantitativi di gasolio commerciale consumati nel terzo trimestre 2026, in applicazione dell’art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995 e del punto 4-bis della Tabella A.
La dichiarazione riguarda i consumi effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2026 e può essere presentata dal 1° ottobre al 2 novembre 2026. L’aliquota agevolata del gasolio commerciale resta pari a 403,22 €/1.000 litri; l’importo rimborsabile cambia invece in base alla data, al prodotto e alle informazioni disponibili sull’HVO.
> Dati essenziali Q3 2026 — Periodo di consumo: 1° luglio–30 settembre · Presentazione: 1° ottobre–2 novembre · Aliquota agevolata: 403,22 €/1.000 L · Rimborso massimo: 269,68 €/1.000 L · Quadri dichiarativi: A-1–A-15.
Importi per gasolio e HVO non conforme
La prima serie riguarda il gasolio e l’HVO che non soddisfa le condizioni dell’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 43/2025.
Quadro — Periodo di consumo — Accisa applicata €/1.000 L — Rimborso €/1.000 L
A-1 — 1–3 luglio 2026 — 622,90 — 219,68
A-2 — 4–27 luglio 2026 — 672,90 — 269,68
A-3 — 28 luglio–17 settembre 2026 — 532,90 — 129,68
A-4 — 18–25 settembre 2026 — 572,90 — 169,68
A-5 — 26–30 settembre 2026 — 622,90 — 219,68
Il valore massimo del trimestre, 269,68 euro ogni 1.000 litri, riguarda quindi i consumi dal 4 al 27 luglio inseriti nel Quadro A-2.
Importi per HVO conforme
Per l’HVO che soddisfa le condizioni di sostenibilità e origine delle materie prime richiamate dal D.Lgs. 43/2025, l’Informativa prevede otto periodi distinti.
Quadro — Periodo di consumo — Accisa applicata €/1.000 L — Rimborso €/1.000 L
A-6 — 1–29 luglio 2026 — 617,40 — 214,18
A-7 — 30 luglio–24 agosto 2026 — 532,90 — 129,68
A-8 — 25–26 agosto 2026 — 617,40 — 214,18
A-9 — 27 agosto–5 settembre 2026 — 532,90 — 129,68
A-10 — 6–10 settembre 2026 — 617,40 — 214,18
A-11 — 11–17 settembre 2026 — 532,90 — 129,68
A-12 — 18–25 settembre 2026 — 572,90 — 169,68
A-13 — 26–30 settembre 2026 — 617,40 — 214,18
HVO senza informazioni del fornitore
Quando la documentazione disponibile non consente di stabilire se l’HVO rispetta le condizioni previste, ADM applica un criterio prudenziale: il rimborso viene determinato considerando l’aliquota di accisa minore vigente nel periodo.
Periodo di consumo — Quadro — Rimborso €/1.000 L
1–27 luglio 2026 — A-6 — 214,18
28 luglio–17 settembre 2026 — A-3 — 129,68
18–25 settembre 2026 — A-4 — 169,68
26–30 settembre 2026 — A-13 — 214,18
La classificazione non va ricavata dal solo nome commerciale del carburante: occorre verificare le informazioni trasferite dal fornitore in fattura, nella documentazione commerciale o nell’e-DAS.
Distributori privati ed e-DAS
Per il carburante prelevato da un impianto privato, la data decisiva è quella di ricezione del prodotto documentata dall’e-DAS, non la data del successivo prelievo del singolo mezzo. Il Q3 introduce due Quadri residuali per giacenze pervenute nel trimestre precedente.
Quadro — Prodotto e periodo e-DAS — Rimborso €/1.000 L
A-14 — Gasolio o HVO non conforme, pervenuto 1° aprile–22 maggio 2026 — 69,68
A-15 — HVO conforme, pervenuto 8 aprile–10 maggio 2026 — 69,68
A-1 — Gasolio o HVO non conforme, pervenuto 7–30 giugno 2026 — 219,68
A-4 — Gasolio o HVO non conforme, pervenuto 23 maggio–6 giugno 2026 — 169,68
A-6 — HVO conforme o senza informazioni, nei periodi con aliquota 617,40 — 214,18
A-12 — HVO conforme, pervenuto 23 maggio–6 giugno 2026 — 169,68
I litri delle giacenze devono essere ripartiti sui singoli mezzi aventi diritto e ricondotti al Quadro corretto sulla base dell’e-DAS.
Chi ha diritto al rimborso
Per il trasporto merci, il beneficio spetta alle imprese che esercitano con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, nei casi previsti dall’art. 24-ter. Sono inoltre comprese le categorie di trasporto persone individuate dalla norma, tra cui servizi pubblici di linea e altri servizi espressamente ammessi.
Non sono agevolabili:
- i consumi dei veicoli Euro 4 o inferiori;
- per il trasporto merci, i veicoli con massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate;
- i veicoli della categoria M1 per il trasporto persone.
Per i mezzi merci, in pratica, occorre quindi verificare almeno massa, categoria ambientale, titolo di disponibilità e periodo effettivo di possesso.
Documenti e dati da preparare
Gli acquisti devono essere provati con le fatture del fornitore. Per i rifornimenti presso impianti stradali, la fattura elettronica deve riportare la targa del veicolo. Per ciascun Quadro occorre poi indicare:
- i litri riferibili allo specifico prodotto e periodo;
- i chilometri effettivamente percorsi da ogni veicolo;
- per i mezzi speciali ammessi, le ore effettive di funzionamento dell’attrezzatura autonoma;
- le date di inizio e fine possesso, quando diverse dai confini del trimestre;
- per i distributori privati, la data e le informazioni dell’e-DAS.
L’importo massimo riconoscibile resta soggetto al limite di un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo. Se i chilometri o le ore devono essere suddivisi tra più Quadri, l’Informativa consente una ripartizione coerente con consumi specifici, serie storiche, condizioni d’uso oppure litri riforniti.
Quando ADM rigetta (o sospende) la pratica
Nel terzo trimestre 2026 l’Informativa ADM prot. 642547/RU ha introdotto un numero elevato di Quadri A-n (da A-1 ad A-15) suddivisi per finestre temporali molto ristrette e per tipologia di prodotto (gasolio, HVO conforme, HVO senza informazioni del fornitore, giacenze da e-DAS).
Questa articolazione rende particolarmente facile sbagliare l’attribuzione dei litri:
- un rifornimento del 27 luglio va in un Quadro diverso da uno del 28 luglio;
- lo stesso giorno può richiedere Quadri diversi a seconda che il prodotto sia HVO conforme o non conforme;
- le giacenze dei distributori privati devono essere imputate secondo la data di ricezione dell’e-DAS e non secondo la data di prelievo del singolo mezzo.
Il lavoro di ricostruzione è certosino: bisogna leggere ogni fattura, isolare targa, data esatta e litri, verificare la classificazione HVO (quando disponibile) e ripartire i chilometri o le ore di funzionamento sui diversi Quadri. Un errore di un solo giorno o di una sola targa può far confluire i litri nel Quadro sbagliato e portare al rigetto o alla sospensione della pratica.
Cause sostanziali più frequenti
- Veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.
- Veicoli con massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate (trasporto merci).
- Consumi non documentati da fatture.
- Litri dichiarati superiori ai chilometri percorsi dal singolo veicolo.
Errori formali più frequenti legati alla nuova struttura dei Quadri
- Targa assente o illeggibile in fattura elettronica.
- Litri attribuiti al Quadro A-n sbagliato per data o per tipologia di prodotto.
- Incongruenza tra i litri delle fatture e quelli indicati nei singoli Quadri.
- Dichiarazione non correttamente acquisita dal sistema telematico.
La maggior parte di questi errori nasce proprio dalla necessità di suddividere manualmente centinaia di rifornimenti per data e targa. Un controllo preventivo sulla classificazione dei periodi e sulla coerenza litri/km riduce sensibilmente il rischio di rigetto. Approfondisci nella guida agli errori più comuni nella richiesta di rimborso accise e scopri come AutoAccise Core classifica i rifornimenti per Quadro.
*Fonte: Informativa ADM prot. 642547/RU del 30 settembre 2026; art. 24-ter D.Lgs. 504/1995.*
Invio telematico obbligatorio dal 1° ottobre 2026
Per le dichiarazioni con credito da utilizzare in compensazione, dal 1° ottobre 2026 la presentazione è ammessa esclusivamente in forma telematica tramite il Servizio Telematico Doganale E.D.I. Non è più possibile scegliere liberamente PEC o carta per questa modalità di fruizione.
La stessa modifica normativa riduce da 60 a 30 giorni il termine di maturazione del silenzio-assenso. L’Informativa descrive una procedura di riserva via PEC soltanto nel caso specifico di scarto telematico dovuto ai controlli sostanziali sulle targhe, pur in presenza di una dichiarazione regolare.
Per chi richiede il rimborso in denaro, restano invece ferme le modalità indicate dall’Informativa: invio telematico oppure, nei casi previsti, PEC e in via residuale carta con supporto informatico.
Attenzione al paragrafo VII dell’Informativa
Il titolo e il testo del paragrafo VII del documento allegato fanno espresso riferimento ai crediti del secondo trimestre 2026, indicando il 31 dicembre 2027 per la compensazione e il 30 giugno 2028 per il rimborso delle eccedenze. Poiché non sono presentati come termini del Q3, queste date non vengono attribuite al terzo trimestre in questa guida.
Come verificare il calcolo Q3 2026
Il calcolatore rimborso accise Q3 2026 applica i coefficienti in base a data e tipologia di prodotto. La tabella completa delle aliquote 2026 consente di confrontare ogni finestra temporale.
Con AutoAccise Core è possibile organizzare fatture, targhe, titoli di possesso, chilometri o ore e produrre i prospetti PDF/XLSX di supporto alla pratica. Il sito non genera né trasmette il file .dic del software ADM.
Checklist prima della presentazione
- Separare i rifornimenti per data, prodotto e stato di conformità HVO.
- Verificare targhe, massa, categoria Euro e periodo di disponibilità dei mezzi.
- Ricostruire e-DAS e giacenze per ogni distributore privato.
- Attribuire litri e chilometri oppure ore al corretto Quadro A-n.
- Applicare il limite di un litro per chilometro a ciascun veicolo.
- Controllare i totali e presentare la dichiarazione entro il 2 novembre 2026.
- Se si sceglie la compensazione, utilizzare esclusivamente il canale telematico previsto.
- Verificare che ogni veicolo abbia categoria Euro 5 o superiore e massa ≥ 7,5 t.
- Controllare la presenza e la leggibilità della targa in tutte le fatture di rifornimento stradale.
- Attribuire ogni rifornimento al Quadro A-n corretto in base alla data esatta e alla tipologia di prodotto (gasolio / HVO).
- Confrontare i litri totali delle fatture con quelli imputati ai singoli Quadri.
- Conservare la ricevuta di acquisizione telematica rilasciata dal Servizio Telematico Doganale.
Fonte normativa
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Informativa prot. 642547/RU del 30 settembre 2026, “Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre 2026”.
- D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, art. 24-ter
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Benefici gasolio autotrazione
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*Articolo pubblicato il 1° ottobre 2026 a cura della Redazione AutoAccise. Contenuto divulgativo basato sull’Informativa ADM citata: per il caso concreto occorre fare riferimento al documento ufficiale e alle indicazioni dell’Ufficio ADM competente.*
Quando si presenta la dichiarazione per il terzo trimestre 2026?
La dichiarazione relativa ai consumi dal 1° luglio al 30 settembre 2026 può essere presentata dal 1° ottobre al 2 novembre 2026.
Quanto vale il rimborso accise nel Q3 2026?
L’importo dipende dal prodotto e dalla data del consumo. Per gasolio e HVO non conforme varia da 129,68 a 269,68 euro per 1.000 litri; per HVO conforme varia da 129,68 a 214,18 euro per 1.000 litri. I casi residuali da distributori privati possono avere un rimborso di 69,68 euro per 1.000 litri.
Quali veicoli merci sono ammessi?
Per il trasporto merci sono ammessi i consumi relativi a veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di categoria Euro 5 o superiore, nel rispetto degli altri requisiti dell’art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995.
Come si dichiara l’HVO se il fornitore non indica la conformità?
L’Informativa ADM applica il criterio prudenziale dell’aliquota di accisa minore vigente nel periodo. Nel Q3 2026 i consumi confluiscono nei Quadri A-6, A-3, A-4 o A-13 in base alla data.
Dal 1° ottobre 2026 la dichiarazione può essere inviata via PEC?
Per ottenere il credito da utilizzare in compensazione, dal 1° ottobre 2026 la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in forma telematica. L’Informativa mantiene modalità differenti per chi richiede il rimborso in denaro.