D.L. 89/2026: silenzio-assenso a 30 giorni e obbligo di presentazione telematica E.D.I. per il rimborso accise

Pubblicato il · 8 min · D.L. 89/2026, silenzio assenso rimborso accise, silenzio assenso 30 giorni, telematica ADM, Servizio Telematico Doganale, E.D.I. ADM, obbligo EDI rimborso accise, compensazione F24 6740, PEC ADM rimborso accise, dichiarazione rimborso accise telematica, art. 24-ter D.Lgs. 504/95, adesione EDI ADM, rimborso accise ottobre 2026, Agenzia delle Dogane Monopoli

L'art. 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89, modifica l'art. 24-ter del D.Lgs. 504/95 a decorrere dal 1° ottobre 2026: il silenzio-assenso scende da 60 a 30 giorni e la dichiarazione di rimborso per la compensazione F24 (codice tributo 6740) dovrà essere trasmessa esclusivamente in forma telematica attraverso il Servizio Telematico Doganale E.D.I. PEC e carta non saranno più ammesse.

D.L. 89/2026: le novità procedurali per il rimborso accise gasolio dal 1° ottobre 2026

L'art. 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 ha introdotto due importanti modifiche all'art. 24-ter del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise), in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2026:

  1. Riduzione a 30 giorni del termine di maturazione del silenzio-assenso (lett. a).
  2. Obbligo di presentazione esclusivamente in forma telematica della dichiarazione di rimborso per il riconoscimento del credito in compensazione F24 (codice tributo 6740), tramite il Servizio Telematico Doganale — E.D.I. (lett. b).

Le novità riguardano tutti gli esercenti attività di trasporto merci e persone che intendano fruire del credito in compensazione: a partire dal quarto trimestre 2026 la PEC e la modalità cartacea non saranno più ammesse per questa tipologia di istanze.

Silenzio-assenso ridotto a 30 giorni: cosa significa in pratica

Il silenzio-assenso è l'istituto per cui, decorso un certo termine dalla presentazione della dichiarazione di rimborso senza che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) abbia comunicato un provvedimento di rigetto, la dichiarazione si intende accettata e il credito diviene utilizzabile.

Aspetto — Fino al 30 settembre 2026 — Dal 1° ottobre 2026

Termine di silenzio-assenso — 60 giorni — 30 giorni

Modalità di presentazione compensazione — Telematica, PEC o cartacea — Esclusivamente telematica E.D.I.

Codice tributo compensazione — F24 — 6740 — F24 — 6740 (confermato)

La riduzione del termine accelera il ciclo del credito: l'impresa potrà utilizzare l'importo in compensazione già dopo 30 giorni dalla trasmissione, a condizione che l'ADM non abbia contestato la dichiarazione.

Obbligo di presentazione telematica E.D.I.: a chi riguarda

L'obbligo si applica agli esercenti attività di trasporto merci e persone che presentino dichiarazioni di rimborso per le quali è richiesta la fruizione del credito in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Per rispettare la nuova disciplina occorre:

  1. Aderire al Servizio Telematico Doganale — E.D.I. se non si è già abilitati.
  2. Utilizzare il canale telematico per la trasmissione della dichiarazione trimestrale.
  3. Indicare correttamente la tipologia di fruizione del credito (compensazione F24 codice 6740 oppure restituzione in denaro).

> Chi non è ancora abilitato deve presentare istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale — E.D.I. prima della scadenza del trimestre che intende presentare in compensazione. L'abilitazione richiede tempi tecnici: non va rimandata all'ultimo giorno utile.

Perché la PEC e la carta non saranno più valide

La norma stabilisce che, a decorrere dal 1° ottobre 2026, le dichiarazioni di rimborso con compensazione non potranno più essere presentate tramite PEC o in modalità cartacea. Il passaggio all'E.D.I. è funzionale a:

  • garantire la tracciabilità telematica del flusso;
  • ridurre i tempi di gestione e i rischi di smarrimento;
  • consentire l'interoperabilità tra i sistemi dell'impresa e quelli dell'ADM;
  • supportare il nuovo termine ridotto di silenzio-assenso.

Cosa fare se si è già abilitati al portale PUDM ma non all'E.D.I.

Il Portale Unico Doganale e Monopoli (PUDM) e il Servizio Telematico Doganale E.D.I. sono canali distinti. L'accesso al PUDM con SPID/CNS non implica automaticamente l'abilitazione all'invio delle dichiarazioni tramite E.D.I. È necessario verificare con il proprio referente ADM o con l'Ufficio Doganale competente che il proprio profilo sia correttamente configurato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni di rimborso.

Impatto sulle scadenze trimestrali 2026

Trimestre — Scadenza presentazione — Regime applicabile

Q1 2026 — 1–30 aprile 2026 — Regime precedente

Q2 2026 — 1–31 luglio 2026 — Regime precedente

Q3 2026 — 1–31 ottobre 2026 — Transizione: nuova modalità telematica già obbligatoria dal 1° ottobre

Q4 2026 — 1–31 gennaio 2027 — Nuovo regime pienamente applicabile

Per il Q3 2026 la scadenza cade a cavallo dell'entrata in vigore della norma (1° ottobre 2026): le dichiarazioni presentate dal 1° ottobre in poi dovranno rispettare il nuovo obbligo telematico E.D.I.

Come si fruisce del credito in compensazione

Una volta riconosciuto, il credito derivante dal rimborso accise può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con il codice tributo 6740. Come previsto dall'art. 61, comma 2, del D.L. 1/2012, per questo credito non si applica il limite di 250.000 € di cui all'art. 1, comma 53, della legge 244/2007.

La compensazione può essere utilizzata per:

  • debiti relativi a imposte dirette e indirette;
  • contributi previdenziali e assicurativi;
  • altri debiti ammessi al modello F24.

In alternativa è possibile richiedere la restituzione in denaro su conto corrente italiano o SEPA, secondo le modalità del D.P.R. 277/2000.

Errori da evitare con il nuovo regime

  1. Presentare via PEC dopo il 1° ottobre 2026: la dichiarazione non sarà valida per la compensazione.
  2. Confondere PUDM con E.D.I.: l'accesso web al portale non sostituisce l'invio telematico strutturato.
  3. Attendere l'ultimo giorno per l'adesione E.D.I.: i tempi di abilitazione possono superare le scadenze trimestrali.
  4. Non verificare il termine di silenzio-assenso: con 30 giorni il credito diviene disponibile più in fretta, ma anche eventuali contestazioni devono essere monitorate con attenzione.
  5. Dimenticare la distinzione tra compensazione e restituzione: l'obbligo telematico E.D.I. si riferisce specificatamente alla compensazione F24.

Come AutoAccise Core si adegua alla novità

AutoAccise Core è predisposto per generare la dichiarazione di rimborso nel formato richiesto per la trasmissione telematica:

  • file XLSX/PDF coerenti con i quadri ADM;
  • estrazione automatica di litri, targhe e periodi dalle fatture elettroniche;
  • ripartizione corretta nei Quadri A-1 ÷ A-8 in base alla data di erogazione;
  • supporto alla scelta tra compensazione F24 e restituzione in denaro.

Il team di AutoAccise.it monitora le informative ADM e aggiorna costantemente i flussi in vista dell'obbligo E.D.I. del 1° ottobre 2026.

Riferimenti normativi ufficiali

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In sintesi

Dal 1° ottobre 2026 il rimborso accise gasolio cambia due regole procedurali fondamentali: il silenzio-assenso scende a 30 giorni e la dichiarazione per la compensazione F24 dovrà essere trasmessa esclusivamente in forma telematica tramite E.D.I. Le imprese devono verificare l'abilitazione al Servizio Telematico Doganale e prepararsi a escludere PEC e carta. Per non perdere scadenze o commettere errori formali, è possibile affidare la pratica a AutoAccise Core o al servizio gestito del team AutoAccise.

Cosa cambia dal 1° ottobre 2026 per il rimborso accise gasolio?

A decorrere dal 1° ottobre 2026 l'art. 2, comma 7, del D.L. 89/2026 modifica l'art. 24-ter del D.Lgs. 504/95 in due punti: il silenzio-assenso si riduce da 60 a 30 giorni e la dichiarazione di rimborso per chi fruisce del credito in compensazione F24 deve essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il Servizio Telematico Doganale E.D.I.

Quanto dura il silenzio-assenso per il rimborso accise dal 1° ottobre 2026?

Il termine di silenzio-assenso passa da 60 a 30 giorni. Decorso tale termine senza che l'Ufficio ADM abbia comunicato un provvedimento espresso, la dichiarazione si intende accettata e il credito diviene utilizzabile in compensazione.

Come si presenta la dichiarazione di rimborso accise dal 1° ottobre 2026?

Per le imprese che intendono fruire del credito in compensazione F24 (codice tributo 6740) la presentazione dovrà avvenire esclusivamente in forma telematica attraverso il Servizio Telematico Doganale E.D.I. Non saranno più ammesse la PEC né la modalità cartacea.

Chi deve aderire al Servizio Telematico Doganale E.D.I.?

Devono aderire tutti gli esercenti attività di trasporto merci e persone che, a decorrere dal 1° ottobre 2026, presentino dichiarazioni di rimborso con fruizione del credito in compensazione e che non siano già abilitati al servizio. L'adesione va richiesta prima della scadenza del trimestre di riferimento.

La restituzione in denaro richiede anch'essa l'invio telematico E.D.I.?

L'obbligo di presentazione esclusivamente telematica introdotto dall'art. 2, comma 7, del D.L. 89/2026 si riferisce specificatamente alla dichiarazione per il riconoscimento del credito mediante compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Per la restituzione in denaro restano valide le modalità già previste dal D.P.R. 277/2000, anche se l'invio telematico è comunque consigliato.

Cosa rischia chi continua a inviare la dichiarazione via PEC dopo il 1° ottobre 2026?

La presentazione tramite PEC o in modalità cartacea non sarà più valida per le dichiarazioni di rimborso con compensazione. Ciò può comportare la decadenza del diritto o il rigetto della pratica, con conseguente impossibilità di utilizzare il credito in compensazione F24.

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